Campagna mirata utilizzo in sicurezza del monopattino elettrico

Partirà il 18 marzo la campagna mirata della Polizia Locale, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla circolazione dei monopattini elettrici.

Data: Giovedì, 14 Marzo 2024

Tempo di lettura: 5 min

Immagine: campagna monopattini

Descrizione

Sempre più spesso vediamo circolare sulle nostre strade, il monopattino elettrico o altri veicoli simili, utili per i brevi spostamenti nei centri abitati. Recentemente i veicoli per la micro-mobilità sono stati oggetto di modifiche normative, volte a definire la disciplina della loro circolazione.

Non dobbiamo dimenticare infatti, che questi veicoli devono rispettare determinati requisiti di costruzione, e che il conducente è obbligato a osservare le regole di comportamento previste, per non esporsi a rischi e non creare pericoli per sé e per gli altri utenti della strada.

Caratteristiche tecniche dei monopattini ammessi a circolare su strada

Il monopattino elettrico deve essere provvisto di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti ammessi:

-        Massimo 20 km/h su carreggiata

-        Massimo 6 km/h in area pedonale.

Inoltre  il motore elettrico deve avere una potenza nominale continua non superiore a 500 W, deve essere provvisto di segnalatore acustico, oltre che della marcatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE; non ci devono essere posti a sedere.

Deve essere dotato di luce anteriore di colore giallo o bianco e posteriormente di luce e catadiottri rossi. Dal 01/01/2024 tutti i monopattini in circolazione devono essere altresì dotati di indicatori di svolta.

Requisiti per guidare i monopattini elettrici

Per condurre il monopattino elettrico, occorre avere compiuto 14 anni.

Per i minori di 14 anni è quindi vietato circolare con il monopattino elettrico. Inoltre, fino ai 18 anni, è obbligatorio indossare un casco protettivo, conforme a norme tecniche di sicurezza europee.

Norme di comportamento

La libera circolazione dei monopattini elettrici sulla carreggiata è consentita solo in ambito urbano, a condizione che la strada urbana presenti limite di velocità non superiore a 50 km/h. Nei centri abitati perciò possono circolare sulla carreggiata (qualora siano assenti piste o corsie ciclabili) nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili.

Sulle strade extraurbane la circolazione dei monopattini è consentita solo sulle piste ciclabili sulle corsie ciclabili e sugli itinerari ciclo-pedonali. Sulle strade extraurbane principali e autostrade la circolazione dei monopattini è sempre vietata.

Non si può superare la velocità di 20 km/h sulla carreggiata e di 6 km/h nelle aree pedonali;

Da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo di oscurità, e in ogni caso di scarsa visibilità,  devono essere accesi i dispositivi di illuminazione;

Nelle ore notturne, i conducenti devono indossare il giubbotto o le bretelle riflettenti ad alta visibilità.

E’ sempre vietato:

-        Trainare o farsi trainare

-        Trasportare passeggeri

-        Trasportare animali o cose

-        Circolare sui marciapiedi

-        Circolare contromano

-         Usare il telefono cellulare 

Il conducente del monopattino ha poi l’obbligo di utilizzare la pista ciclabile, se presente, e di condurre il monopattino a mano qualora le circostanze lo richiedano, al fine di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.

 

Valgono infine per il conducente del monopattino elettrico, le regole generali dell’obbligo di mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, di non utilizzare il telefono alla guida, e il divieto di circolare in stato d’ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Contatti

Ufficio studi e comunicazione P.L. Bassareggiana

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Ultimo aggiornamento:Giovedì, 14 Marzo 2024