Descrizione
1) MASCHERINE - è obbligatorio avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie (idonei a coprire adeguatamente naso e bocca) e di utilizzarli - correttamente - nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Dall'obbligo sono esclusi coloro che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a 6 anni e chi ha patologie (certificate da medico di struttura pubblica) o disabilità incompatibili
2) DISTANZE - è obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro
3) “COPRIFUOCO" - dalle 22 alle 5, nonchè dalle 22 del 31 dicembre 2020 alle 7 del 1° gennaio 2021, sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità
4) SPOSTAMENTI PER LE FESTE - Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
5) NATALE E CAPODANNO - il 25 ed il 26 dicembre 2020 nonchè il 1° gennaio 2021, è vietato ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione , con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altro comune.
6) FEBBRE - chi ha temperatura corporea superiore a 37,5° deve restare nel proprio domicilio e deve contattare il proprio medico curante
7) ATTIVITA' MOTORIA - è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè nel rispetto della distanza interpersonale di due metri, per le attività sportive, e di un metro per le attività motorie
8) ATTIVITA' SOSPESE - sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nonchè di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, gli spettacoli teatrali, ️le sale cinematografiche e le sale concerto. Le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica. Restano altresì sospese le sale da ballo e le discoteche, le mostre e le aperture al pubblico di musei e altri istituti e luoghi culturali; vietate le feste, comprese quelle per cerimonie civili e religiose, nonchè i convegni, i congressi e gli altri eventi in presenza.
9) ORARIO NEGOZI - dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.
10) CENTRI COMMERCIALI - nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati (coperti) e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Per ora l'Emilia Romagna è in zona arancione, come prorogato dall'art. 14 c.2 del dpcm, pertanto, per quanto riguarda i servizi di ristorazione e gli spostamenti personali, restano vigenti le seguenti misure:
- divieto di spostamento dal comune di residenza, dimora o abitazione, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, che possono pertanto fare solo vendita per asporto, fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze del locale, ovvero vendita con consegna al domicilio senza limite di orario. Sono esclusi dalla sospensione gli esercizi di somministrazione posti nelle autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
A questo link potete scaricare il testo del D.P.C.M.
A questo link potete scaricare il testo del Decreto Legge