Pubblicato il D.P.C.M. estensione utilizzo GreenPass e esclusioni per particolari esigenze

Pubblicato D.P.C.M. estensione utilizzo della Certificazione (GreenPass) e esclusioni per particolari esigenze, a partire dal 01 febbraio 2022.

Data: Martedì, 25 Gennaio 2022

Immagine: greenpass

Descrizione

Con il nuovo Dpcm si estende l’utilizzo della Certificazione (quella base, scaricabile anche effettuando un tampone antigenico o molecolare) agli uffici pubblici, in banca, alle Poste e nei negozi, ad esclusione di quelli dove si vendono beni considerati essenziali.

Non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, per le seguenti esigenze:

✔Esigenze alimentari e di prima necessità

 Lista dei negozi dove non serve il Green Pass dal 1° febbraio:

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.

2.Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

3.Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

4.Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

5.Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

6.Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

8.Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

9.Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

✔Esigenze di salute

Per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto (dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221).

✔Esigenze di sicurezza

Per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

✔Esigenze di giustizia

Per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Ulteriori informazioni

Licenza d'uso
Dominio pubblico

Ultimo aggiornamento:Martedì, 25 Gennaio 2022