Descrizione
Pubblicato il Decreto Legge n.44, del 01 aprile 2021, valido dal 07 al 30 aprile 2021, che contiene le misure di contenimento del contagio da covid-19
Fino al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile, in tutte le zone gialle si applicheranno le disposizioni previste per le zone arancioni, mentre il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale, tranne che nelle zone bianche, troveranno operatività le restrizioni previste per le zone rosse.
Nello specifico, da sabato 3, vigilia di Pasqua, al 5, lunedì dell’Angelo, sarà operativo sia il divieto di spostarsi tra una regione e l’altra che il coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del mattino. Chiusi musei, mostre, parrucchieri, centri estetici e barbieri. I ristoranti restano operativi per asporto e consegne a domicilio fino alle 22. L'asporto dai bar è permesso fino alle 18, e rimane vietato consumare nei pressi del locale.
Sarà possibile spostarsi dalla propria residenza solo per comprovati motivi legati a salute, lavoro, urgenza o studio.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, fino a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni, o altri infraquattordicenni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale, e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Il tutto all'interno della propria regione.
È possibile spostarsi nelle seconde case, tranne ove siano le ordinanze regionali a vietarlo, come in Sardegna, Toscana, Valle D'Aosta e provincia autonoma di Bolzano. Presso la seconda casa può recarsi soltanto il nucleo familiare, e tale casa non deve essere abitata da altri. In caso di controlli sarà necessario fornire la prova di essere proprietari o affittuari da una data anteriore al 14 gennaio 2021. Il rientro in queste case risulta consentito sia che si trovino dentro o fuori regione.
Consentiti i ricongiungimenti tra partner che vivono in comuni o regioni diverse, purché il luogo scelto per il ricongiungimento coincida con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione. Ugualmente, si consentono gli spostamenti per visitare i propri figli minorenni, in ipotesi di genitori separati. Un solo parente adulto può spostarsi per prestare assistenza ad una persona non autosufficiente che non risulti assistita in quel periodo.
Sempre tra il 3 ed il 5 aprile l'attività motoria resta consentita, purché svolta individualmente, evitando assembramenti e restando nei pressi della propria abitazione. Permessa l’attività sportiva solo all'aperto e in forma individuale. In bicicletta è consentito allontanarsi dal proprio comune, a condizione che si parta dalla propria abitazione per poi farvi ritorno, senza quindi trasportare la bici in macchina. Sospese le attività di palestra e piscina.
È possibile recarsi in chiesa o in altri luoghi di culto, col vincolo di optare per quelli più vicini alla propria abitazione. L’accesso ai luoghi di culto resta quindi consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza interpersonale non inferiore a un metro.
In ogni caso occorrerà dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali.
DOPO PASQUA:
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Ogni spostamento va giustificato compilando l'autodichiarazione.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Nei luoghi dove possono crearsi assembramenti (strade o piazze nei centri urbani), può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.
Dal 7 al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi
Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (seconda e terza media), nonche' le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado (superiori) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.
Tutte le attività svolte nei centri sportivi anche all'aperto sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate.
Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese.
È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi con codice ATECO 56.3) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti in ospedali, aeroporti, porti, interporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e gli itinerari europei E45 e E55 con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Per tutte le info: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638